STATUTO

Rinnovato ad Ancona il 17.03.2004


Statuto dell’Associazione “Alessandro Bartola”

Studi e ricerche di economia e di politica agraria

 

Articolo 1 - Denominazione e sede

L'Associazione Alessandro Bartola - Studi e ricerche di economia e di politica agraria (d’ora in poi indicata come “Associazione”) ha sede in Ancona.

 

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e realizzare studi, ricerche, attività scientifiche e culturali nel campo delle materie che interessano l'agricoltura e le sue interrelazioni con il sistema agro-alimentare, il territorio, l’ambiente e lo sviluppo delle comunità locali.

L'Associazione promuove dette attività con riferimento alle realtà regionali ed in particolare a quella marchigiana, considerata laboratorio di rilevante interesse per la realizzazione di un modello di sviluppo integrato in grado di coniugare i valori del lavoro, dell'impresa e della solidarietà con la tutela e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

L'Associazione, nell'ambito di dette finalità, dedica specifica attenzione al ruolo della Regione Marche e delle Regioni nel processo di integrazione europea.

 

Articolo 3 - Attività dell’Associazione

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione adotta le forme di attività ritenute, nei diversi casi, più idonee, quali pubblicazioni, convegni, seminari, conferenze, mostre documentarie ed iconografiche, audiovisivi e quant'altro necessario, ivi compresa la stampa periodica di un bollettino e di collane editoriali.

L'Associazione, pur escludendo tra i suoi scopi lo svolgimento di  attività con finalità di lucro, può predisporre, nel quadro degli scopi statutari ed al fine di meglio perseguire le finalità associative, servizi ed attività remunerabili, a favore di soggetti pubblici e privati. Può svolgere, in particolare, ricerche e studi, organizzare mostre, dibattiti e convegni, realizzare e commercializzare pubblicazioni, svolgere attività di formazione, fornire consulenze e pareri,, nonché svolgere ogni altra attività idonea e strumentale al perseguimento degli scopi associativi. Può assumere, inoltre, l'inventariazione, la cura e la gestione, oltre che la proprietà, di patrimoni culturali, quali biblioteche, musei ed archivi.

 

Articolo 4 - Collaborazioni

L'Associazione promuove, sul piano nazionale e internazionale, forme di collaborazione con istituzioni pubbliche e private per la realizzazione di iniziative conformi ai propri fini istituzionali.

L'Associazione favorisce iniziative regionali e locali inerenti ai propri scopi statutari.

 

Articolo 5 - Associati

Gli associati dell'Associazione sono:

a) associati fondatori;

b) associati ordinari;

c) associati sostenitori.

d) associati benemeriti

Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo.

Possono essere associati ordinari persone fisiche e giuridiche, associazioni, società ed enti interessati ai fini statutari.

Possono essere associati sostenitori i soggetti di cui al comma precedente che intendono contribuire, finanziariamente o con prestazioni d'opera, oltre alle quote associative, alle attività dell'Associazione secondo apposito regolamento.

Il consiglio direttivo può nominare associati benemeriti le persone fisiche e giuridiche che abbiano svolto particolari attività in favore dell’Associazione o che si siano contraddistinte per lo sviluppo di studi, ricerche, attività scientifiche e culturali nel campo delle materie che interessano l'agricoltura e le sue interrelazioni con il sistema agro-alimentare, il territorio, l’ambiente e lo sviluppo delle comunità locali.

L'ammissione ad associati avviene con l'accettazione da parte del Consiglio direttivo dell'Associazione della domanda, che deve contenere dichiarazione di accettazione del presente statuto e l'impegno a corrispondere all'Associazione le quote associative ed i contributi stabiliti secondo le disposizioni del regolamento.

L'associato è tenuto a versare la quota associativa di iscrizione e quella annuale nella misura stabilita dal Consiglio direttivo. In caso di recesso è tenuto a versare tutte le somme non ancora saldate, comprese quelle dell'anno solare in corso al momento del recesso.

L’associato viene dichiarato decaduto per mora, per comportamenti incompatibili con i fini dell’Associazione o per censurabile condotta civile.

 

Articolo 6 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Consiglio direttivo;

d) il Comitato esecutivo;

d) il Collegio dei Garanti;

e) il Collegio dei Revisori dei conti.

Gli organi collegiali dell'Associazione deliberano con la maggioranza semplice, salvo le maggioranze qualificate previste dallo statuto.

Gli organi sociali possono essere convocati anche in luoghi diversi dalla sede sociale, purché sia data previa e tempestiva comunicazione.

 

Articolo 7 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dagli associati fondatori, ordinari e sostenitori.

Gli associati possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea se in regola con le quote sociali.

 

Articolo 8 - Attività dell’Assemblea

Spetta all'Assemblea deliberare su:

- il programma generale di attività dell'Associazione, accompagnato da una relazione finanziaria;

- il bilancio consuntivo;

- la relazione sull'attività dell'Associazione, gli indirizzi della stessa e la determinazione delle quote ed i contributi degli associati;

- il regolamento interno dell'Associazione;

- la nomina del Presidente dell’Associazione;

- la nomina del Consiglio direttivo dell'Associazione;

- la nomina del Collegio dei Garanti;

- la nomina del Collegio dei Revisori dei conti;

- le modifiche statutarie secondo quanto disposto dall’art. 21;

- la decadenza degli associati;

- l'acquisto, vendita o permuta di beni immobili destinati ad uso di sede sociale o di attività dell'Associazione;

- lo scioglimento dell’Associazione.

 

Articolo 9 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, entro il mese di aprile, e in seduta straordinaria ogniqualvolta sia convocata dal Presidente o ne faccia richiesta un terzo degli associati, indicandone i motivi.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli associati, e in seconda convocazione (che potrà avere luogo anche nello stesso giorno) qualunque sia il numero degli associati presenti, salvo le deliberazioni per le quali lo statuto richieda specifiche maggioranze.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti, salvo le deliberazioni per le quali lo statuto richieda maggioranze assolute o qualificate.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere anziano.

Il Presidente designa il segretario dell'Assemblea, il quale redige il verbale della riunione che sarà sottoscritto da entrambi.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. In ogni caso ogni associato può rappresentare, a mezzo delega, un numero massimo di due associati.

 

Articolo 10 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da quattro a dodici consiglieri, secondo quanto deliberato dall’Assemblea in occasione della nomina.

Il Presidente ed il Consiglio direttivo sono eletti dall’Assemblea con votazioni distinte ed a scrutinio segreto.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I dimissionari o decaduti per qualsiasi motivo dal Consiglio direttivo nel corso del triennio sono sostituiti dal Consiglio stesso, salvo il caso di dimissioni del Presidente o di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti. In tal caso l’Assemblea è convocata per la nuova elezione.

Il Consiglio direttivo svolge le proprie iniziative nel rispetto dei programmi approvati dall’Assemblea.

 

Articolo 11 - Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina il Direttore dell'Associazione;

- nomina il Comitato esecutivo;

- attua gli indirizzi dell'Assemblea direttamente o attraverso il Comitato esecutivo;

- propone all'Assemblea il bilancio consuntivo ed il programma generale delle attività, accompagnato da una relazione finanziaria;

- delibera sulle quote associative di iscrizione ed annuali, nonché sui contributi degli associati sostenitori, sulla base delle indicazioni dell'Assemble

- ratifica le decisioni del Comitato esecutivo riguardo il personale, le qualifiche ed i trattamenti economici, l'attivazione sospensione o revoca dei rapporti di collaborazione;

- delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti;

- delibera sull'adesione ad altri organismi aventi finalità analoghe o complementari a quelle dell'Associazione;

- delibera su ogni atto di straordinaria amministrazione non specificatamente riservato all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, oppure ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta scritta, indicandone i motivi, da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Il Consiglio direttivo è validamente riunito in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei membri, e in seconda convocazione (che potrà avere luogo anche nello stesso giorno) quando è presente almeno un terzo dei membri; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

 

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea.

Il Presidente:

-        convoca l’Assemblea, fissandone l’ordine del giorno;

-        convoca il Consiglio direttivo, fissandone l'ordine del giorno;

-        convoca il Comitato esecutivo, fissandone l'ordine del giorno;

-        promuove l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, con la collaborazione dei membri del Comitato esecutivo;

-        adempie ad ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio direttivo.

 

In caso di temporaneo impedimento, le funzioni del Presidente vengono svolte dal membro anziano del Comitato esecutivo.

 

Articolo 13 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente, il quale è pertanto autorizzato a riscuotere dalla pubblica amministrazione e dai privati le somme spettanti all’Associazione, per qualunque titolo e per qualunque ammontare.

 

Articolo 14 – Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Direttore e da tre consiglieri eletti dal Consiglio direttivo.

Il Comitato esecutivo dura in carica fino al rinnovo del Consiglio direttivo.

In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Comitato esecutivo, deve essere convocato, entro 30 giorni un Consiglio direttivo per la sostituzione.

 

Articolo 15 – Competenze del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo:

-        svolge l'attività di ordinaria amministrazione dell'Associazione, in applicazione degli indirizzi dell'Assemblea e delle delibere del Consiglio direttivo;

-        ammette i soci, previo parere del Collegio dei Garanti;

-        svolge ulteriori competenze che vengano delegate dal Consiglio direttivo.

In caso di disaccordo all'interno del Comitato esecutivo la decisione è rimandata al Consiglio direttivo.

Il Comitato esecutivo informa delle proprie decisioni il Consiglio direttivo ogni qual volta si riunisce.

 

Articolo 16 - Direttore

Il Direttore attua le delibere del Comitato esecutivo, del Consiglio direttivo e dell’Assemblea, dirige le attività dell’Associazione.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo.

Il suo mandato, rinnovabile, scade al decadere dello stesso Consiglio direttivo.

 

Articolo 17 - Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da tre associati eletti dall’Assemblea. Il Collegio dei Garanti garantisce la coerente attuazione degli scopi statutari. A tal fine esprime parere preventivo su tutte le deliberazioni di modifica degli artt. 1, 2 e 3 dello statuto e sulle deliberazioni di adesione dell’Associazione ad altri organismi.

Il Collegio dei Garanti esprime parere preventivo sulle domande di ammissione dei soci, entro trenta giorni dalla comunicazione, trascorsi i quali il parere si ritiene favorevole.

Il Collegio dei Garanti si pronuncia su quesiti e controversie emerse nel Consiglio direttivo su richiesta del Presidente o di un terzo dei membri del Consiglio stesso, nonché su ogni controversia sorta tra l’associato e l’associazione o sulla corretta interpretazione dello statuto associativo.

I Garanti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

 

Articolo 18 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea. Essi durano in carica tre anni. Al Collegio dei Revisori dei conti compete la vigilanza sull’osservanza della legge e sulla regolarità dei bilanci e della loro gestione.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Collegio stesso.

 

Articolo 19 - Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è alimentato dalle quote associative, da eventuali contributi da parte di Fondazioni, Enti Pubblici e Privati, Società, Istituti e persone fisiche, nonché da altre eventuali entrate e da tutti i beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione in modo legittimo.

 

Articolo 20 - Bilancio

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo viene approvato dall’Assemblea ordinaria ed obbligatoria degli associati, entro il mese di aprile dell’anno successivo. Nello stesso termine vanno altresì approvati il bilancio preventivo ed il programma generale annuale.

 

Articolo 21 - Modifiche allo statuto

Le modifiche statutarie sono approvate a maggioranza assoluta degli associati. Le norme degli articoli 1, 2, 3, 23 e del presente articolo 21 dello Statuto sono modificabili con il consenso di almeno due terzi degli associati.

 

Articolo 22 - Durata

L’Associazione ha durata fino al 2030, salvo rinnovo con voto dell’Assemblea a maggioranza semplice.

 

Articolo 23 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dalla Assemblea straordinaria. In tale eventualità, il patrimonio sociale viene devoluto ad istituzioni universitarie o di ricerca o ad altre Associazioni aventi scopi analoghi, individuate dall’Assemblea stessa. In nessun caso il patrimonio dell’associazione potrà essere ripartito tra gli associati.

 

Articolo 24 - Rinvio al Codice Civile

Per quanto non espressamente stabilito dal presente statuto, valgono le regole del Codice Civile e delle Leggi vigenti.